Lo sai che puoi detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese dell’agenzia?

Scopri in che misura e chi sono i contribuenti che hanno diritto alla detrazione IRPEF per le spese sostenute nell’intermediazione immobiliare.

Ci sono una serie di costi che puoi portare in detrazione nella tua dichiarazione dei redditi (spese mediche, spese scolastiche, spese per interessi di mutuo etc) tra cui anche il compenso del mediatore che ti ha seguito quando hai acquistato casa.

In quali casi si ha diritto alla detrazione?

 

Se hai comprato una casa e l’hai adibita a abitazione principale e ti sei avvalso (o vorrai avvalerti) di un agente immobiliare, hai diritto a uno sconto Irpef del 19% sul compenso erogato, fino ad un importo massimo di 1000 euro.

Dovrai quindi dimostrare che la casa che hai acquistato è la tua abitazione principale, ovvero quella in cui vivi abitualmente insieme alla tua famiglia.

In fase di compilazione del modello 730 dovrai quindi inserirla nei registri anagrafici oppure produrre un’autocertificazione come tale.

Attenzione però: come recita l’art. 35, comma 22, del DL n. 223 del 2006 le parti hanno l’obbligo in sede di atto notarile, di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicando le modalità di pagamento del corrispettivo.

Occorre quindi che venga riportato:

  • la ragione sociale dell’agenzia o del consulente immobiliare
  • il codice fiscale o la partita IVA
  • il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione
  • l’ammontare della spesa sostenuta e le modalità di pagamento

Purtroppo la detrazione non spetta al venditore che abbia corrisposto provvigione ad un mediatore.

 

E SE L’IMMOBILE ACQUISTATO E’ STATO ACQUISTATO DA PIU’ PERSONE?

(per esempio da te e dal tuo coniuge)

Se l’unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1000 euro, può essere ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà, sempre a patto che siano segnalati in fattura. 

 

+++ IMPORTANTE+++

 

Se le spese sono state sostenute nell’interesse di un familiare a carico (es. il figlio), l’agevolazione NON SPETTA. L’intestazione della fattura e l’effettivo proprietario devono quindi coincidere!